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Immagine del redattoreCarpe Diem Macchioni Communications

Il Dubbio: Palamara spacca ancora l’Anm: «Santalucia gli nega il diritto alla difesa»

Articolo 101 contro il presidente dell'Anm per la mancata consegna dell'elenco degli iscritti ai legali di Palamara. «Ma davvero dobbiamo ancora ricoprirci di ridicolo»




L’Anm si spacca sulla mancata consegna degli elenchi degli iscritti alla difesa di Luca Palamara. A contestare la scelta del presidente Giuseppe Santalucia di respingere la richiesta avanzata dall’avvocato Roberto Rampioni è “Articolo 101”, la corrente “ribelle” delle toghe, che attraverso una lettera firmata dal magistrato Andrea Reale denuncia la mancanza di trasparenza all’interno dell’Associazione nazionale magistrati, nonché il rischio di ledere il diritto alla difesa dello stesso Palamara, imputato a Perugia per corruzione.




«Da anni tutti sosteniamo la necessità che l’Anm – come anche il Csm – sia una “casa di vetro”, in considerazione della funzione pubblica da noi svolta e del nostro status costituzionale – afferma Reale -. Sembra strano, invece, che la Giunta esecutiva centrale dell’Anm, e il presidente in particolare, continuino a comportarsi in modo diametralmente opposto a questo nostro onere deontologico (così come sbandierato ad ogni singolo passo)».




Palamara, Santalucia si era rifiutato di dare l’elenco degli iscritti all’Anm




Santalucia già a marzo era finito al centro delle polemiche per essersi rifiutato «di esibire integralmente ai componenti del comitato direttivo centrale alcuni atti giudiziari che interessavano la nostra associazione, adducendo ragioni di privacy di alcuni iscritti che neanche il giudice di Perugia ha mai ritenuto sussistenti». E nelle scorse settimane, paventando il rischio di ricusazione dei magistrati del processo perugino, aveva proposto al Comitato direttivo centrale «la revoca della delibera Anm volta alla costituzione di parte civile nel menzionato processo, per fortuna venendo platealmente smentito da quasi tutti gli altri componenti del Cdc, ivi compresi quelli della Gec».




Oggi, invece, la Giunta e Santalucia hanno deciso di negare alla difesa di Palamara «il loro diritto di conoscere il nominativo dei magistrati iscritti all’Anm, come se quest’ultima fosse un’associazione segreta o fosse composta da sconosciuti impiegati statali». Un paradosso, dal momento che secondo lo Statuto dell’Anm uno dei requisiti per iscriversi è quello di non appartenere «ad associazioni riservate», ovvero che non consentano «la conoscibilità dell’elenco dei soci» o del suo statuto e delle fonti di finanziamento o che non abbiano «una sede pubblica».




Ecco le motivazioni di Santalucia




Secondo Santalucia, la richiesta di Rampioni «eccede il fine a cui risponde, da lei indicato nell’esigenza difensiva di accertare la terzietà, l’imparzialità e l’indipendenza del Collegio del Tribunale di Perugia dinanzi al quale si svolge il processo penale contro il dottor Luca Palamara». La difesa, dal canto suo, era interessata a capire se chi dovrà giudicare l’ex magistrato appartenga o meno a quell’Associazione, ritrovandosi dunque ad occupare, contemporaneamente, il doppio ruolo di giudice e parte civile, data la richiesta del sindacato delle toghe di poter partecipare al processo al fine di vedersi riconosciuto il danno d’immagine.




Nella sua lettera, Santalucia evidenziava come la ragione del diniego «non è certo la segretezza dell’elenco dei soci», bensì la richiesta, «nei termini in cui è articolata, sembra non tener conto dei criteri di proporzionalità e necessità rispetto alla finalità perseguita, a cui ogni trattamento di dati personali deve uniformarsi».




Cosa aveva eccepito la difesa di Luca Palamara




Risposta che non aveva convinto Rampioni, secondo cui la richiesta appare, invece, «non “generica”, ma “prudente”, nell’ottica della (purtroppo) consueta tempistica del dibattimento: il “noto” processo – ed a spese della difesa – ha già subito un non breve differimento di udienza per il prossimo trasferimento di almeno un componente di quel Collegio e, quindi, per il non immediato ma necessario subentro di un nuovo magistrato. Dunque, si è soltanto inteso evitare la proposizione seriale di istanze all’Associazione da lei rappresentata e, soprattutto, scongiurare la necessità per il difensore di rivolgere domanda – spiacevolmente, in apertura di udienza – al singolo membro del Collegio circa la sua appartenenza all’Associazione».




Articolo 101 si schiera contro il presidente dell’Anm




Ora a dare manforte alla difesa di Palamara è anche Articolo 101, che cita l’articolo 7 dello statuto dell’Anm, secondo cui «il magistrato non aderisce e non frequenta associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati». Ma non solo: «Mentre il legislatore interviene con norme a maggiore garanzia della presunzione di innocenza dell’imputato e rafforza in ogni modo e in ogni sede il suo diritto di difesa, l’Associazione dei magistrati italiani, in persona del suo presidente, motiva ulteriormente il rigetto con un preteso difetto di proporzionalità e necessità rispetto alla finalità perseguita. Come se la comunicazione dell’iscrizione all’Associazione violasse il corretto trattamento dei dati personali dei suoi soci (tutti magistrati ordinari)».




Il fine, evidenzia Reale, è invece quello di valutare l’imparzialità e l’autonomia dei magistrati in ordine ad una eventuale richiesta di ricusazione da parte dell’imputato, di fatto «obliterando le medesime preoccupazioni che lo stesso Giuseppe Santalucia aveva avanzato al fine di proporre l’irricevibile proposta di ritiro dal processo – pubblico – penale per intraprendere la strada – molto più lunga e dal diverso onere probatorio, oltre che “privata” – del giudizio civile».




Dati personali, nuovo responsabile all’Anm




Il Comitato direttivo centrale dell’Anm ha recentemente nominato il proprio responsabile del trattamento dei dati personali, un’avvocata esperta in tema di privacy e di data protection. «Ma davvero anche lei è contraria a fornire agli avvocati di Luca Palamara la notizia della iscrizione all’Anm dei giudici chiamati a pronunciarsi sulle sue accuse? Ma davvero il diritto di difesa ex art. 24 Cost. è stato ritenuto recessivo rispetto alle esigenze di proporzionalità e necessità del trattamento dei dati dei magistrati (funzionari pubblici per eccellenza) iscritti all’Anm? – conclude Reale – Ma davvero dobbiamo ancora ricoprirci di ridicolo, provando ad agghindare la casa di vetro con cartoni alle finestre?».

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