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Aiga: Fase 2. Caos nel civile sul computo dei termini di sospensione, urge intervento ministeriale


Aiga sta ricevendo diverse segnalazioni dai colleghi in relazione all'applicazione del D. L. n.11 e ss. dell’8.03.2020 e dell’art. 83 D.L. n. 18 e ss. del 17 marzo 2020.

Si assiste infatti ad un’applicazione diversificata sul territorio nazionale della normativa d’urgenza, che comporta incertezze, perplessità e dubbi interpretativi che si traducono in concrete ed irreparabili lesioni dei diritti dei cittadini. "La ratio della normativa d’urgenza" - spiega l'Avv. Antonio De Angelis Presidente Aiga Nazionale - "è stata quella di contenere gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria, nello svolgimento dell’attività giudiziaria ed evitare conseguenze sfavorevoli per gli addetti ai lavori (avvocati, magistrati e personale di cancelleria) che dall’11 maggio u.s. hanno ripreso la propria attività". Secondo l'Aiga, le prime incertezze non hanno tardato a manifestarsi in ordine all'applicazione concreta della misura di sospensione dei termini processuali, si fa riferimento in particolare alla data di prima udienza fissata in citazione per gli atti notificati prima del c.d. Lockdown ed in relazione i termini di cui all’art. 543 c.p.c. 4° comma "Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. ... omissis ... Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore " Gli atti di citazione e gli atti di pignoramento presso terzi, che come noto si notificano unitamente ai titoli esecutivi, risultano, in gran parte, ancora nella disponibilità degli Ufficiali Giudiziari, stante le limitazioni di accesso agli uffici da parte degli avvocati, per poterli ritirare.

A rigor di logica, dunque, per questi atti il dies a quo dovrebbe essere computato a partire dal giorno successivo all’11 maggio 2020. "Al contrario - spiega l'Avv. Mario Antonio Massimo Fusario, membro di Giunta dell'Associazione - ci sono arrivate segnalazioni per cui alcuni giudici hanno emesso provvedimenti di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 630 c.p.c. che prevede al comma 1 l'estinzione del processo esecutivo quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice" .

Ora è evidente - spiega l'Avv. Fusario - che in fase di emergenza sanitaria, nel periodo ricompreso dal 9 marzo all’11 maggio 2020 l'inattività delle parti è stata generata dall'impossibilità di accedere presso gli uffici giudiziari; di conseguenza, i provvedimenti di estinzione risultano palesemente illegittimi e lesivi per i diritti dei cittadini che si troverebbero a sostenere ulteriori spese (spese di notifica degli atti, marche da bollo e contributo unificato) per ripetere le attività che con questi provvedimenti vengono di fatto annullate.

Non da meno occorre evidenziare che tali provvedimenti esporrebbero i professionisti a richieste di risarcimento per responsabilità professionale.

"A tal fine", conclude l'Avv. De Angelis, "anche per non intasare nei prossimi 20 giorni gli Uffici Giudiziari di reclami contro tali provvedimenti, si richiede con urgenza al Ministero della Giustizia un intervento di carattere interpretativo in relazione alla concreta applicazione della sospensione dei termini processuali, anche, nell’ambito dei procedimenti esecutivi, sull'applicabilità per analogia della disciplina della sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 successivamente modificata dalla legge 162/2014."

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