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AIGA: Notifiche Pec alla pubblica amministrazione, urge una soluzione


Premessa. La situazione emergenziale che sta coinvolgendo il nostro paese, legata alla notoria diffusione dell’epidemia da COVID-19, ha indotto il Governo ad adottare le note misure di contenimento, con la maggior riduzione possibile del contatto sociale e del conseguente rischio di contagio. Per quel che concerne il sistema giustizia sono state adottate varie – e talora drastiche (si pensi alla generale sospensione delle attività di udienza) – misure nella medesima direzione, le quali includono, ovviamente, la implementazione dell’uso del mezzo telematico, compatibilmente con le esigenze di effettività del contraddittorio e di tutela e conservazione dei dati personali che, ordinariamente, sono trattati nell’ambito processuale. Tra le varie e numerose misure adottate e/o consentite, da ultimo, dal d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, manca una norma che, senza alcun costo per l’erario e senza alcun “sacrificio” in ordine alla effettività del contraddittorio ed alla tutela della privacy dei soggetti coinvolti, potrebbe certamente apportare notevoli benefici dal punto di vista della prosecuzione, in sicurezza, dell’attività giudiziaria nei mesi a venire. Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità (per il vero già esistente) di poter effettuare validamente le notifiche degli atti giudiziari in materia civile ed amministrativa alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, a mezzo posta elettronica certificata da parte degli avvocati. La attuale normativa consente a questi ultimi di procedere a tale forma di notifica alle pubbliche amministrazioni, a condizione, però, che l’indirizzo di posta elettronica certificata di destinazione sia “risultante da pubblici elenchi” (art. 3 bis della l. n. 53 del 1994), i quali sono individuati all’art. 16 ter del d.l. n. 179/2012. Per quanto qui di interesse, l’elenco individuato dalla disposizione ora citata è quello di cui all’art. 16, comma 12, del medesimo d.l. n. 179/2012, come modificato dall’art. 47, comma 1, d.l. n. 90/2014 (ovvero il cd. “Registro PP.AA.” gestito dal Ministero della Giustizia). La medesima disposizione fissa(va) nel 30 novembre 2014 il termine entro il quale tutte le pubbliche amministrazioni interessate avrebbero dovuto procedere alla comunicazione del

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