oggetto: Formazione continua a distanza – richiesta di modifica del procedimento di accreditamento ai sensi dell’art. 17 del Regolamento C.N.F. n.6/2014.
Ill.mo Presidente,
Gentilissima Maria,
facendo riferimento alla delibera n.168 del 20 Marzo 2020 nella quale il Consiglio Nazionale Forense, stante le difficoltà di assolvimento dell’obbligo di formazione continua di cui agli artt. 11 e 21 della Legge Professionale, stabiliva la deroga all’art. 12 del proprio Regolamento n.6/2014 inerente il limite del 40% dei crediti formativi conseguiti nel triennio in modalità e-learning o streaming, prevedendo la possibilità di acquisizione dei crediti in modalità FAD per l’intero anno 2020, AIGA, anche nella propria qualità di componente del Comitato delle Associazioni Maggiormente Rappresentative, propone quanto segue:
1. deroga all’art. 17, comma 2, del Regolamento n.6/2014 per l’anno 2020 con attribuzione della competenza a deliberare l’accreditamento dai Consigli dell’Ordine di eventi formativi sia propri sia di Associazioni maggiormente rappresentative di cui al Regolamento C.N.F. n.4/2014 aventi sede legale nella circoscrizione di relativa competenza.
La proposta è motivata dall’esigenza di assicurare un agevole accesso alla formazione continua ed un ampliamento della proposta formativa che risulterà verosimilmente rallentato dal procedimento di accreditamento di eventi in modalità FAD attraverso la Commissione Centrale del C.N.F. disposto dall’art. 22 del Regolamento n.6/2014.
Appare, infatti, prevedibile che le limitazioni imposte dall’emergenza COVID-19 imporranno per tutto il 2020 lo svolgimento di eventi in modalità FAD, con aggravio di oneri e tempi di loro accreditamento preventivo ex art. 7, comma 4, del Regolamento 6/2014 dalla Vostra Commissione Centrale.
L’eccezionalità dell’emergenza e la permanenza dell’obbligo formativo (seppur ridotto dalla Vostra delibera n.168/2020) può, pertato, giustificare il temporaneo potere dei Consigli dell’Ordine di accreditare la formazione a distanza, anche in ragione dei compiti agli stessi attribuiti dall’art. 29, lett. d), L.P. di organizzazione e promozione di eventi formativi ai fini dell’adempimento degli obblighi della formazione continua in capo agli Iscritti.
Rilevando, altresì, la diffusione ed utilità dell’offerta formativa svolta dalle Associazioni Maggiormente Rappresentative (peraltro imposta dall’art. 3, comma 4, del Regolamento C.N.F. n.4/2014) ed il ruolo collaborativo che le stesse svolgono non solo a livello nazionale ma, anche, nei vari Fori per esclusivo spirito di servizio, risulta certamente opportuno riconoscere alle citate Associazioni, qual è AIGA, la possibilità di accreditamento “ordinistico” di eventi formativi delle varie Sezioni, la cui introduzione lascerebbe impregiudicati i doveri-poteri di verifica di cui all’art. 24 del Regolamento medesimo.
2. deroga per l’anno 2020 ai sistemi di controllo di partecipazione disposti dalla Nota tecnica sull’accreditamento delle attività di Formazione a distanza (FAD) del C.N.F. per gli eventi in modalità FAD eccezionalmente accreditati dai Consigli dell’Ordine.
La proposta si riallaccia al prospettata possibilità di accreditamento a favore dei COA di eventi formativi a distanza, proponendosi strumenti idonei ad agevolare e semplificare le misure di controllo della partecipazione di cui all’art. 5, comma 1, lett g), del Regolamento C.N.F. n.6/2014.
Più specificatamente, l’eventuale attribuzione ai Consigli dell’Ordine di organizzare ed accreditare eventi a distanza imporrebbe un razionale adeguamento dei requisiti di accreditamento FAD previsti dalla Nota tecnica C.N.F., dato il più capillare controllo che ogni Consiglio dell’Ordine potrebbe svolgere sul proprio territorio di competenza rispetto a quello nazionale realizzato dalla Commissione Centrale C.N.F.
Il proposto decentramento rende, infatti, necessaria la previsione di appositi mezzi di accertamento della partecipazione alle iniziative di “formazione di gruppo” ed “autoformazione” che snelliscano ed accelerino, con medesimi criteri su tutto il territorio nazionale, l’organizzazione e lo svolgimento di eventi FAD per il periodo di emergenza COVID-19.
L’eccezionalità della modifica è determinata soprattutto dall’entità ed utilità dell’offerta formativa gratuita che sia i Consigli dell’Ordine sia le Associazioni Maggiormente Rappresentative possono rivolgere ai propri Iscritti in modalità FAD, anche rispetto alle recenti e continue novità emergenziali di questi tempi, attuando un servizio gratuito e fondamentale di continua “formazione forense” (ormai già in atto) che gli strumenti di controllo attualmente disposti dalla Nota tecnica del C.N.F. rischiano di vanificare a causa dell’onerosità economica dei software dotati di mezzi di verifica tramite quesiti e/o riconoscimento biometrico facciale.
La temporanea modifica dei requisiti di accreditamento FAD risulta vieppiù necessaria anche per la recente diffusione di eventi formativi a distanza organizzati tramite social e piattaforme on-line ma con difformi modalità di registrazione delle presenze, rendendo disomogenea e non sempre conforme al Regolamento n.6/2014 tale offerta formativa.
Conseguentemente, AIGA chiede che il Consiglio Nazionale Forense, dando seguito alla delibera n.168/2020 ed in temporanea deroga ai criteri di controllo della partecipazione disposti dalla Nota tecnica sull’accreditamento delle attività di Formazione a distanza (FAD) del C.N.F., emetta i provvedimenti che riterrà opportuni al fine di uniformare e semplificare i criteri tecnici di accreditamento delle attività FAD per l’anno 2020.
Ti ringrazio fin d’ora per la disponibilità e, nel porgere i più sinceri auguri di buona Pasqua, spero di poter avere presto notizie in merito.
Roma, 10 Aprile 2020.
Il Presidente
Avv. Antonio De Angelis
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