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Democrazia Liberale: "Referendum “eutanasia” bocciato dalla Consulta, una gran confusione"


“Democrazia Liberale ritiene che sulla decisione della Consulta di non ammettere il referendum abrogativo per introdurre nell’ordinamento una sorta di “eutanasia” legalizzata si stia facendo una gran confusione.

Quasi tutti i commenti considerano il quesito sulla parziale abrogazione dell’art. 579 c. p. (omicidio del consenziente), che era il vero oggetto della richiesta referendaria, come se riguardasse il ben diverso reato ancora previsto dall’art. 580 c. p. (aiuto al suicidio di persona), che era già stato oggetto di un intervento “procedurale additivo” della Corte Costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019.

Con tale sentenza la Corte ha già riconosciuto al soggetto irreversibilmente disabile e non autonomo “il diritto di morire rapidamente e con dignità”, introducendo una causa di non punibilità per chi presta il suo aiuto a tal fine, con contestuale sollecitazione al Legislatore di produrre “una sollecita e compiuta disciplina conforme al principio enunciato”, e così reiterando l’invito che era già stato inutilmente rivolto con l’ordinanza 207 del 2018, in termini che purtroppo continuano a essere disattesi.

L’indignazione di Democrazia Liberale non si rivolge quindi alla decisione di ieri della Consulta, che sarà oggetto di migliore commento quando sarà nota la motivazione, anche se sin d’ora la decisione non appare irragionevole, non potendosi equiparare il suicidio assistito di persona irreversibilmente inabile rispetto all’omicidio di persona consenziente ma ancora abile, e che quindi potrebbe suicidarsi senza coinvolgere altri.

L’indignazione di Democrazia Liberale si rivolge invece all’inerzia del Legislatore che, nonostante i moniti della Consulta, continua a ignorare le situazioni in cui una persona, cui riescono insopportabili gli atroci dolori provocati dalla sua irreversibile disabilità, debba ancora oggi affrontare un accidentato percorso giudiziario prima di potersi fare aiutare a morire senza che un suo provvidenziale amico possa per ciò stesso temere di commettere un reato che, in sostanza, non c’è più da tre anni.”

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