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Fsba: Studio Ichino-Brugnatelli sulle limitazioni alla libertà sindacale per le imprese artigiane


Roma, 24 aprile - “La natura prettamente contrattuale e bilaterale del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, con l’attribuzione di un ruolo determinante alla volontà delle parti sociali costitutive, consente di ritenere legittima la limitazione della platea degli aderenti al Fsba ai datori di lavoro che, attivi nel settore dell’artigianato,  applichino il Ccnl sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dell’Ente bilaterale nazionale dell’artigianato. Il datore di lavoro, attivo nel settore dell’artigianato e iscritto a OO.SS. che non abbia costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, dovrebbe essere legittimato a iscriversi al Fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29 d.lgs. 148/2015 (ex Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 28 d.lgs. 148/2015)”.

E’ quanto riporta un parere “pro veritate” a firma dell’Avv. Carlo Fossati e del Dott. Marco Manzano, richiesto il 22 dicembre 2017, dalle più importanti cariche di EBITEN al noto studio legale “Ichino – Brugnatelli”.

Come si ricorderà in questi giorni proprio il Tar del Lazio – Roma sezione III – ha sospeso la procedura d’iscrizione al FSBA e garantito l’accesso all’assegno ordinario per Covid-19 senza assunzione di un vincolo contributivo alle imprese che non applicano il CCNL sottoscritto dalle OO.DD. e SS. costituenti l’EBNA. Tutto ciò è in linea di continuità con la circolare Inps numero 47 del 28 marzo sullo stesso tema, ma già lo studio Ichino – Brugnatelli precedentemente – aveva  rilevato – tra le altre cose, sempre in materia – “criticità in ordine al rispetto del principio di libertà sindacale ex art. 39 Costituzione e di libera concorrenza”.


“Si consideri – spiegano Enrico Zucchi e Bruno Mariani, rispettivamente Presidente e Vice presidente di Ebiten – che, poi, citando testualmente il parere: ‘la posizione dell’Inps è inconciliabile con il contributo unico EBNA-FSBA, poiché l’interpretazione restrittiva data dallo stesso Istituto in merito alla platea dei datori di lavoro ammessi al ‘Fis’ appaia illegittima in quanto, sostanzialmente, si pone in conflitto con la ratio dell’art.29 d.lgs. 148/2015 e con la lettera degli accordi istitutivi del FSBA’”.

In particolare “allo stato attuale, il versamento unificato, rende praticamente impossibile applicare un altro CCNL del comparto artigiano, vista l’importanza delle non duplicabili prestazioni erogabili dal fondo FSBA e i servizi offerti dalla Bilateralità artigiana che, venendo in pratica inglobati in un unico necessario ed obbligatorio contributo, verrebbero percepiti come non dovuti dall’impresa e, quanto sopra, a nostro avviso viola il principio di libertà sindacale sancito dall’art. 39 Cost.”


Ed ancora, il parere, riporta:  “la posizione assunte dalle OO.SS. EBNA in ordine al ‘contributo unico’ appare difficilmente conciliabile con l’interpretazione fornita dall’Inps dell’ambito di applicazione del ‘Fis’: escludendo il caso in cui si intenda tollerare, nei confronti di alcuni datori di lavoro nonché in quelli degli Enti Bilaterali diversi da EBNA, una grave e non giustificata lesione di diritti costituzionalmente garantiti quali quello di libertà sindacale e di concorrenza”.

Infine, l’Avv. Carlo Fossati chiosa sul tema in perfetta armonia con quanto sollevato dal Presidente Zucchi e dal Vice presidente Mariani “o è illegittima la richiesta di «contributo unico», o è illegittimo escludere dal «Fis» le imprese artigiane che non applicano i c.c.n.l. sottoscritti dalle OO.DD. e SS. socie dell’EBNA. In altri termini, se pure è vero che né la richiesta del «contributo unico» EBNA/FSBA né la delimitazione del «Fis» proposta dall’INPS sono, singolarmente considerate, situazioni palesemente illegittime, esse diventano a nostro avviso incompatibili con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento ove vengano considerate insieme.”

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