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Il fisco rende indigesto il Natale con Imu e Tasi



È l’appuntamento più odiato dagli italiani. Sarà forse perché la scadenza è a ridosso del Natale, il che rende più amara l’incombenza, fatto sta che dicembre è sinonimo di tasse. Quelle più odiose sono Imu e Tasi. Entro il 17 del mese va pagato il saldo di queste due imposte. I proprietari di immobili verseranno nelle casse dei Comuni (e dello Stato, per quanto concerne la quota relativa agli immobili di categoria catastale D) oltre 10 miliardi di euro. Diamo qui di seguito alcune indicazioni sempre utili. Il saldo (a differenza dell’acconto che si è pagato a giugno) va eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune di riferimento (quello cioè dove è sito l‘immobile) per l’anno 2018. Le delibere, relative alle due imposte, come spiega la Confedilizia (l’associazione dei proprietari di immobili) sono reperibili nell’apposito sito del Ministero delle finanze dove dovevano essere pubblicate entro il 28 ottobre. Nel caso il Comune non abbia deliberato oppure la delibera non sia stata pubblicata nei termini, si applicano (anche per il saldo) le aliquote e le detrazioni valide per l’anno precedente.


Se per un qualsiasi motivo, non si riuscisse a provvedere al versamento entro il 17 (oppure se lo si effettuasse pagando meno del dovuto), la sanzione irrogata è pari al 30% della somma non versata (sanzione che si riduce al 15% in caso di pagamento effettuato entro i 90 giorni). Confedilizia segnala che vi è la possibilità di sanare il tutto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso sia per l’Imu sia per la Tasi. Conveniente in questo caso è il ravvedimento sprint, quello che va effettuato entro i 14 giorni dalla scadenza del versamento omesso (oppure eseguito in difetto): in questo caso si deve versare lo 0,1% giornaliero del versamento non effettuato. Ciò vuol dire che, se il versamento non effettuato era pari a 1.000 euro, al giorno (se si provvede allo stesso) si dovrà pagare come sanzione un importo pari a 1 euro (lo 0,1% di 1.000 euro).


Ecco le altre tipologie di ravvedimento che si possono usare:


Ravvedimento breve (per versamenti effettuati dal 15esimo giorno fino al 30esimo): la sanzione è fissa ed è pari all’1,5% dell'importo da versare (nell’esempio fatto: 15 euro);


Ravvedimento medio (per versamenti effettuati dal 31esimo giorno fino al 90esimo): la sanzione è fissa ed è pari all’1,67% dell'importo da versare (nell’esempio fatto: 17 euro);


Ravvedimento lungo (per versamenti effettuati dal 91esimo giorno ed entro un anno dalla data del mancato versamento): la sanzione è fissa ed è pari al 3,75% dell'importo da versare (nell’esempio fatto: 38 euro).


Oltre alla sanzione, si dovranno pagare anche gli interessi legali maturati, calcolati sulla base del tasso di interesse che, per il 2018, è pari allo 0,3% annuo, dovuto secondo i giorni di ritardo (nell’esempio fatto sopra, per ogni giorno di ritardo sarà da versarsi per interessi 0,008 euro). In caso di ravvedimento pagato con Modello F24, sanzioni e interessi si sommano al tributo non versato (utilizzando lo stesso codice tributo), barrando la casella “Ravv”. In caso di bollettino postale, i criteri sono gli stessi, ma senza indicazione di codici tributo.

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