La sentenza del Tar della Sicilia in merito al ricorso presentato da Ksm Security apre un nuovo capitolo sull'intricata vicenda legata alla maxi gara d'appalto per l'assegnazione del servizio di vigilanza privata per tutte le strutture ospedaliere del servizio sanitario regionale. Con questo verdetto, infatti, il giudice del tribunale amministrativo ha ribaltato le sorti della gara d'appalto che ha visto esclusa da tutti i lotti in oggetto (in tutto sei) il colosso Ksm che aveva già ottenuto, con precedente ricorso separato al Tar della Sicilia, tramite sentenza 1640 del 23.7.2018, la riammissione alla gara per il lotto 1 (riferito alla territorialità di Palermo), vedendosi però rigettata la richiesta di annullamento del provvedimento di non rimessione in termini per i lotti 3 e 5 (rispettivamente Messina e Agrigento/Trapani), decisione per altro impugnata presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa con responso previsto per il 4 aprile prossimo.
Nel ricorso presentato dai legali della società siciliana leader nel suo settore, si richiedeva infatti l'annullamento del provvedimento con cui sono stati individuati i tecnici abilitati a comporre la Commissione giudicatrice delle domande presentate. Stando infatti alle carte, Ksm ha contestato in particolare la figura dei commissari arch. Barbuscia e dell' ing. Ferlazzo, sia per incompatibilità di specifica professionalità con il settore per cui è gara, sia per la doppia rinuncia da parte dell'ing. Ferlazzo a far parte della Commissione, fatto che costituisce di per sé la cancellazione del soggetto dall'Albo. Avendo accolto il ricorso, il giudice ha riconosciuto come nulli, perché viziati in partenza, tutti gli atti emessi dalla Commissione di gara, che viene pertanto considerata illegittima, così come le derivanti assegnazioni alle aziende in concorso, che avrebbero peraltro operato in non conformità con la legislazione vigente nella presentazione della documentazione e del relativo punteggio ad essa associato. Il Tar ha pertanto accolto il ricorso di Ksm circa l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con sola eccezione del ricorso introduttivo che richiedeva l’illegittimità del provvedimento di non ammissione della KSM alla gara per gli ulteriori lotti (3,5), questione è stata già proposta in sede giurisdizionale con il precedente ricorso e in attesa di verdetto da parte del C.G.A.
Al momento dell'indizione della gara, approvata dal Tar nel novembre del 2017, Ksm presentò ricorso per impossibilità di fatto di accedere alla gara regolarmente a causa del malfunzionamento del portale informatico dove andava raccolta tutta la documentazione necessaria.
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