La problematica della fuga di notizie riservate dagli uffici della Procura della Repubblica, è spesso sminuita all’interno della magistratura da parte di chi sostiene: • che la pubblicazione di atti e informazioni da qualificarsi segreti ai sensi del codice penale riguarda un numero minimo di casi; • che in questi pochi casi le fughe di notizie sono, comunque, solamente “asserite”; • che la rivelazione che precede tale pubblicazione è un reato grave, che ogni volta diventa oggetto di indagine; • che è estremamente difficile individuarne gli autori considerando: il numero non limitato di soggetti a conoscenza del segreto; la possibilità per il giornalista di non rilevare la fonte; l’utilizzazione di chat segrete per inviare e/o ricevere gli atti.
Tuttavia, la realtà sembra dire altro: • non è vero che le fughe di notizie riguardano un numero limitato di casi. Infatti a partire da calciopoli del 2006, quando l’Espresso pubblicò il famoso “libro nero”, si sono moltiplicati i casi in cui atti e notizie secretati sono stati interamente pubblicati dagli organi di stampa. Tra i più eclatanti, basta ricordare: la diffusione dell’audio Berlusconi–Sacca’ nell’indagine sulla compravendita di voti a Napoli; l’intercettazione Fassino–Consorte nell’inchiesta Unipol; la diffusione delle telefonate Adinolfi–Renzi nell’inchiesta sulla CPL Concordia; la diffusione degli interrogatori nell’inchiesta Consip; la diffusione delle intercettazioni nell’inchiesta perugina sul CSM; la recente indagine sulla fondazione Open di Matteo Renzi. E gli esempi potrebbero tranquillamente continuare; • non è vero che le fughe di notizie sono “asserite”. Infatti quando i giornali pubblicano atti riservati, la fuga di notizie deve considerarsi “conclamata” e non “asserita”. Questo è quello che ad esempio è avvenuto nella vicenda della fondazione Open posto che i principali quotidiani nazionali hanno pubblicato atti coperti dal segreto dell’inchiesta condotta dalla Procura di Firenze (si pensi ad esempio ai conti correnti, alle missive riservate, ai nominativi dei soggetti terzi da perquisire). Intervenendo nella trasmissione Piazza Pulita, il Cassese ha autorevolmente affermato che: “noi abbiamo una norma della Costituzione che dice che l’accusa va comunicata riservatamente al destinatario. È questa pubblicità che preoccupa soprattutto perché tra gli indagati il 75% risulta poi innocente. Invece nel caso di cui parliamo nessuno era indagato, eppure stanno subendo tutti un processo mediatico durissimo e ingiusto; • non è vero che le notizie riservate sono a disposizione di un numero non limitato di soggetti. In realtà la cerchia dei soggetti a conoscenza del segreto investigativo, soprattutto nella prima fase delle indagini, deve ritenersi limitata ai pubblici ministeri titolari delle indagini e agli ufficiali della polizia giudiziaria che hanno redatto l’informativa. Ciò si evince anche dalla lettura della sentenza n. 229 del 2018 della Corte Costituzionale, che annullando la norma che prevedeva la comunicazione di notizie riservate ai vertici di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, ha altresì precisato che: “nell’attuale sistema del codice di rito, il segreto investigativo deve assistere gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari… impedendo che sia conosciuto il contenuto di un atto d’indagine, il segreto investigativo, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 420 e n. 59 del 1995), si appalesa strumentale al più efficace esercizio dell’azione penale, al fine di scongiurare ogni possibile pregiudizio alle indagini”. Vale la pena ricordare che nell’agosto del 2016 in concomitanza con l’entrata in vigore di questa norma, tanti magistrati, tra cui i capi delle più importanti procure italiane, avevano duramente protestato temendo che in questo modo potesse allargarsi la ristretta cerchia dei soggetti a conoscenza di indagini riservate. Oggi, che i giornali pubblicano quasi in tempo reale notizie riservate di inchieste in corso, si ode solo un silenzio assordante. Quali allora le cause della mancata individuazione dei responsabili? È proprio lo stretto collegamento spesso esistente tra gli inquirenti e i giornalisti rende estremamente problematico l’accertamento della responsabilità penale nel caso in cui si verifica una rivelazione di segreto d’ufficio. Sul punto il Dott. Gratteri, in una recente intervista sul quotidiano La Verità, afferma con molto coraggio che: “ci sono troppi mostri sbattuti in prima pagina per un cattivo rapporto tra magistrati e giornalisti. Abbiamo bisogno di giornalisti che raccontano il lavoro del magistrato perché la criminalità si combatte anche informando con onestà l’opinione pubblica in modo che si rafforzi una coscienza civile. Ma i giornalisti non devono fare i piacioni vantando rapporti privilegiati con questa o quella toga, non devono innamorarsi dei pubblici ministeri: il giornalismo che fa il copia e incolla delle ordinanze della magistratura passando le ore nelle sale di attesa rende un pessimo servizio alle due professioni e al paese nel suo complesso”. Si tratta di parole che scattano una fotografia impietosa ma vera della realtà perché c’è un momento dell’indagine penale in cui chi indaga ha necessità di rendere il procedimento penale oggetto di attenzione mediatica al fine di ottenere vantaggi in termini di notorietà e carriera. Quando questo accade a scrivere sono sempre gli stessi giornalisti individuati come affidabili dal punto di vista della credibilità personale e della testata che rappresentano da parte dei pubblici ministeri e/o della polizia giudiziaria. Nel giugno del 2007 la Corte dei diritti dell’uomo, nel caso Dupuis, ha definito la stampa il cane da guardia della democrazia. Pertanto il giornalista che riceve e pubblica una notizia riservata non fa altro che esercitare il suo mestiere anche in considerazione del fatto che il reato di rivelazione di segreto di ufficio è un reato del pubblico ufficiale e il giornalista ne risponde solamente, in concorso, se ha istigato o determinato lo stesso pubblico ufficiale a commetterlo. A ciò si aggiunga che il codice di procedura penale non obbliga il giornalista a rivelare la fonte da cui ha appreso la notizia. In questo quadro individuare il pubblico ufficiale che materialmente si è reso responsabile del reato di rivelazione di segreto di ufficio, magari utilizzando chat segrete, diventa estremamente problematico anche perché le indagini su questi reati vengono svolte dalla stessa Procura della Repubblica presso cui si è verificata la fuga di notizie, con il paradossale effetto per cui i pubblici ministeri dovrebbero indagare su se stessi o peggio ancora sugli ufficiali di polizia giudiziaria con i quali normalmente lavorano, salvi i casi in cui non scatta la competenza prevista dall’art. 11 del codice di procedura penale. Perché allora a prescindere da ogni altra eventuale forma di responsabilità penale, il Consiglio Superiore della magistratura in occasione della procedura di conferma quadriennale non valuta il comportamento del dirigente anche sotto questo profilo ed in particolare sulla sua capacità di aver adottato tutti gli accorgimenti idonei ad evitare la pubblicazione di atti e notizie riservate? Infatti nel nostro ordinamento esistono delle norme che impongono una serie di obblighi a chi, come ad esempio il Procuratore della Repubblica, ha la titolarità di gestire atti e notizie riservate la cui inosservanza può essere foriera di una responsabilità sul piano civile, amministrativo e disciplinare. Al riguardo l’art. 111 della Costituzione stabilisce che nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia nel più breve tempo possibile informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico. Tale articolo riceve una pratica attuazione nel D.Lvo 106/06 nell’art. 1, secondo comma, del D.Lvo 106/06 a mente del quale il Procuratore della Repubblica è tenuto ad assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale nonché il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio. Più di recente il secondo comma dell’art. 89 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, norma introdotta dalla riforma Orlando per disciplinare la segretezza delle intercettazioni, ha ulteriormente responsabilizzato il ruolo del Procuratore della Repubblica stabilendo che: “l’archivio è gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito”. A chiudere il sistema vi è infine l’art. 124 del codice di procedura penale il quale stabilisce che i magistrati i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale. Benché sfornita di una specifica sanzione, questa norma ulteriormente responsabilizza il ruolo del Procuratore della Repubblica implicando in caso di inosservanza una responsabilità civile, disciplinare e/o amministrativa. In conclusione la credibilità del sistema giudiziario passa anche attraverso la capacità dei suoi protagonisti di coniugare il diritto all’informazione con la tutela della privacy delle persone coinvolte e soprattutto con la capacità di chi indaga, pubblici ministeri e polizia giudiziaria di riferimento, di evitare corsie e canali preferenziali con questa o quella testata giornalistica, strumentalizzando in questo modo la funzione del processo penale che non diventa più il luogo nel quale verificare i fatti e la rilevanza penale degli stessi, ma uno strumento per realizzare altri fini ed altri obiettivi totalmente estranei a quella funzione.
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