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Sergio Tinti, Polstrada: «Il mancato soccorso di animali è un reato molto grave»


Non soccorrere un animale in seguito ad un incidente stradale può comportare un reato grave. A dichiaralo è Sergio Tinti, già comandante della Polizia Stradale della Toscana su «Firenze Post». Le regole che esistono per noi umani, valgono esattamente anche per i nostri amici animali. Il tempestivo e adeguato intervento di soccorso in caso di incidente stradale che coinvolga un animale è un tema di grande e drammatica attualità. Il mancato soccorso di animali è un illecito amministrativo, oltre che una questione morale e di sicurezza stradale che può rientrare, negli eventi più tragici, nella disciplina dei reati di maltrattamento o di uccisione di animali, art. 544 codice penale. Ma, connessa alla questione, c’è di più. La LAV, Lega Anti Vivisezione, analizzando e diffondendo i dati di un censimento del 2017, lamenta come in tema di disponibilità dei mezzi dedicati al soccorso animale il servizio pubblico sia oltremodo carente. Poche sono le ambulanze veterinarie in proprio. Ad intervenire alla bisogna sono in gran parte Associazioni, Croce rossa/bianca/gialla, veterinari. «Ricordiamo che per il codice della strada ogni utente, in caso di un sinistro stradale comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui sia derivato un danno a uno o più animali domestici così come chiunque sia coinvolto nell’evento, ha l’obbligo di fermarsi e di porre ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali. Il cittadino, pertanto ha il dovere di fermarsi e di attivarsi per prestare l’aiuto a un animale vittima della strada. E come per il cittadino, la legge sollecita il soccorso da parte di Comuni e servizi veterinari pubblici; ma pare che ci sia ancora molto da fare in proposito», dichiara Tinti.

In questa direzione si sta muovendo la Lav, interpellando il ministro della Salute, Giulia Grillo, e di concerto i presidenti delle Regioni, per l’attivazione di un numero di telefono unico nazionale di attivazione del soccorso veterinario urgente che sia collegato al 118 e quindi di prontissimo intervento.

La situazione attuale inerente al soccorso urgente degli animali è preoccupante.

Prosegue Sergio Tinti: «Nel dettaglio, il servizio pubblico tramite convenzioni con terzi risulta il servizio di soccorso stradale prevalente per gli animali, con la disponibilità di sole 24 ambulanze e di 83 mezzi diversi dalle ambulanze, appartenenti a terzi, come associazioni, le varie Croci e veterinari. La Asl di Caserta e di Roma 2, per esempio, svolgono il servizio con tre ambulanze tramite ditte convenzionate. Secondo la Lav i dati dimostrano che il servizio di soccorso opera prevalentemente con altri mezzi e che le amministrazione pubbliche, nonostante il richiamo del ministero della Salute (avvenuto ormai otto anni fa) non dispongono di ambulanze veterinarie in proprio, ma in gran parte ricorrono a fonti private».

Anche le fattispecie normative confermano la gravità di un’omissione di soccorso ad un animale ferito in seguito ad un incidente stradale. A ricordarlo è sempre Sergio Tinti: «Il conducente di un veicolo che abbia causato un incidente da cui derivi un danno a un animale domestico, da reddito o protetto, ha l’obbligo di fermarsi, e di porre in atto ogni misura per assicurare un tempestivo intervento di soccorso all’animale ferito. In violazione di questo obbligo, è punito con una sanzione amministrativa. E anche chi assiste, in quanto coinvolto nell’evento, e non si attiva per garantire all’animale il soccorso necessario, è passibile di sanzione amministrativa. L’omissione di soccorso può integrare anche un illecito penale. Nell’ipotesi in cui sopravvenga la morte dell’animale dovuta al mancato soccorso e, pertanto, derivata dalla condotta commissiva omissiva dell’investitore e/o di chi era coinvolto nell’evento, potrebbe configurarsi il reato di uccisione di animali (art. 544-bis del codice penale). Ma l’omissione di soccorso potrebbe integrare anche il reato di maltrattamento di animali (articolo 544-ter codice penale )».


E.R.

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