L'articolo 3 bis, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (decreto c.d. semplificazioni"), convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha introdotto alcuni articoli che rendono la legislazione italiana più aderente alle prescrizioni della normativa europea in materia di etichettature e, in particolare modo, ha apportato alcune modifiche all'art. 4, legge 3 febbraio 2011, n. 4. Il cuore pulsante dell'innovazione legislativa consiste nella possibilità per gli italiani di conoscere nel dettaglio l'indicazione del luogo di provenienza di ciò che portano in tavola e di cui si nutrono. L'obbligatorietà di siffatta indicazione accoglie i desideri da anni espressi dai consumatori di avere esatta contezza dell'origine, anche geografica, degli alimenti che gustano durante la giornata.
La polemica sull'olio tunisino viene così spazzata via, grazie al fatto che le bottiglie dovranno inderogabilmente riportare la precisazione se quanto in esse contenuto sia pugliese o toscano o di altra parte d'Italia, oppure proveniente da altro Stato o continente, al pari del vino: si ha a che fare con un eccellente vino italiano o con uno "copiato" da qualche azienda vinicola nei pressi di San Francisco? Colui che con passione e determinazione ha condotto questa battaglia sino alla sua felice conclusione è il senatore Gianpaolo Vallardi (Lega), Presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica: «È una vittoria per tutto il Paese!», ha detto con visibile soddisfazione il sen. Vallardi «Un provvedimento atteso da anni, che va incontro alle esigenze delle categorie e che tutela gli interessi dei consumatori italiani. La norma era attesa dal 96% degli italiani, come riportato dalle statistiche delle associazioni di categoria. Si tratta di una battaglia storica ... il coronamento di circa dieci anni di lavoro».
È opportuno sottolineare che, come dispone l'art. 4, comma 3 ter, legge 4/2011, come sostituito dall'art. 3 bis, d.l. 135/2018, «La difformità fra il Paese di origine o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello evocato dall'apposizione di informazioni ... si configura quale violazione di cui all'art. 7 del (medesimo) regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche leali d'informazione». Tale disposizione non è di poco conto, cari lettori, perché in caso di "falsità" dell'etichettatura avremmo a che fare con pratiche commerciali sleali con tutte le conseguenze sanzionatorie del caso. Questa normazione, insieme ad altre che sono all'ordine del giorno delle Commissioni parlamentari competenti, rafforza indubbiamente il Made in Italy, la cui valorizzazione e il cui "lancio" commerciale ed economico è sempre più sentito e richiesto dalla Comunità nazionale.
di Fabrizio Giulimondi
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